"Alesso e dintorni", dal puint di Braulins al puint di Avons

"Alesso e dintorni", dal puint di Braulins al puint di Avons

lunedì 11 giugno 2012

Quel che si muove in Val del Lago ... per facilitare il pagamento dell'Imu


Come si sono attrezzati i Comuni valdelaghini per fornire un servizio ai cittadini capace, se non di lenire, quantomeno di ridurre la sofferenza e lo stress dei contribuenti?


Il Comune di Bordano, dopo aver informato che non spedirà a casa bollettini precompilati e pubblicato un manifesto riassuntivo sulle modalità, nel sito, offre un link al sito riscotel per la compilazione online del modulo:

Il Comune di Cavazzo ha pubblicato una guida, aperto per una giornata (il 6 giugno) uno sportello informativo e posto sul sito un link a riscotel per la compilazione personalizzata del modulo:

Il Comune di Trasaghis ha realizzato un manifesto informativo e offerto, dal sito, un link a riscotel per la compilazione personalizzata del modulo:

A titolo esemplificativo, riproduciamo il manifesto informativo diffuso dal Comune di Trasaghis.

 COMUNE DI TRASAGHIS      -       PROVINCIA DI UDINE

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012 (I.M.U.)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto l’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23;
Visto l’art. 1, commi 161-170, della L. 27.12.2006, n. 296;
Visto l’art. 4 del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con modificazioni in L. 26.04.2012, n. 44;

INFORMA

che entro il 18 GIUGNO 2012 deve essere effettuato il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per l’anno d’imposta 2012.

Soggetti passivi: Sono tenuti al pagamento dell’imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Immobili soggetti all’imposta: il tributo è dovuto su tutti gli immobili posseduti, eccetto i terreni agricoli ed i fabbricati rurali ad uso strumentale (cat D/10), nonché gli altri immobili esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 9, c. 8, D.Lgs 23/2011.

Base imponibile:
-          Fabbricati iscritti in catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale del fabbricato:
Cat. A (no A/10)
160
Cat. A/10
80
Cat. B
140
Cat. C/1
55
Cat. C/2-C/6-C/7
160
Cat. C/3-C/4-C/5
140
Cat. D (no D/5)
60
Cat. D/5
80

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore
-         Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati: valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;
-         Aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92).

Aliquote: Si riportano le aliquote del tributo stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011:
Fattispecie
Aliquota statale
Abitazione principale e pertinenze
0,40%
Fabbricati rurali ad uso strumentale
0,20%
Tutti gli altri immobili
0,76%

Le aliquote sopra riportate sono da impiegare per il calcolo della rata di giugno e dell’eventuale rata di settembre. Le aliquote definitive del tributo, da applicare per il calcolo dell’imposta annuale per determinare il saldo del mese di dicembre, saranno definitivamente stabilite solo dopo il 10/12/2012, per effetto delle possibili modifiche decise dallo Stato e dal Comune, a norma dell’art. 13, c. 12bis, D.L. 201/2011.
Ai fini del tributo è abitazione principale il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Detrazione: per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale compete una detrazione di imposta di € 200,00 da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l’unità immobiliare è abitazione principale. Compete inoltre una maggiorazione della detrazione di € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’abitazione principale, fino ad un massimo di € 400,00. La detrazione e la maggiorazione spettano fino a concorrenza dell’imposta dovuta sull’abitazione principale e relative pertinenze.

Calcolo dell’imposta: il calcolo dell’imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l’aliquota e l’eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto tale possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni. Sull’imposta dovuta per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale e pertinenze e dai fabbricati rurali strumentali deve calcolarsi la quota statale, pari al 50% del tributo determinato applicando l’aliquota statale di base (per ulteriori ipotesi di esclusione vedere art. 13, c. 10, D.L. 201/2011)
L’importo della prima rata, scadente il 18/06/2012, è pari:
- abitazione principale e relative pertinenze, a scelta del contribuente,
·  ad 1/3 dell’imposta calcolata applicando l’aliquota e la detrazione sopra indicate stabilite dallo Stato (in questo caso è necessario versare anche la rata scadente il 17/09/2012);
·  al 50% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota e la detrazione stabilite dallo Stato sopra indicate;
- per tutti gli altri immobili, al 50% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota e la detrazione stabilite dallo Stato, sopra indicate.
Solo per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, da denunciare al catasto fabbricati entro il 30/11/2012, l’imposta è versata in un’unica soluzione entro il 17/12/2012.
Prima di eseguire il versamento dell’imposta del mese di dicembre si invita a verificare le aliquote definitive vigenti, sulla base di quanto stabilito dal Comune e dallo Stato, le quali saranno rese disponibili sul sito internet del Comune.

Pagamento: il versamento dell’imposta deve eseguirsi esclusivamente a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), utilizzando i codici tributo sotto indicati. Il codice comune da indicare è L335. Nel versamento è necessario separare la quota comunale da quella statale. L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 5,00.
Tipologia immobili
Codice IMU quota Comune
Codice IMU quota Stato
Abitazione principale e pertinenze
3912
=====
Aree fabbricabili
3916
3917
Altri fabbricati
3918
3919
IMPORTANTE: per il pagamento relativo alla sola abitazione principale e sue pertinenze va indicato, nello spazio “rateazione/mese rif.” il codice 0101 se trattasi di pagamento in due rate, mentre per chi aggiunge la rata di settembre deve indicare il codice 0102

Dichiarazione: I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30/09/2012. Per verificare le ipotesi in cui vi è l’obbligo di presentazione della dichiarazione si invita a consultare il predetto decreto ministeriale, in via di emanazione.

Per maggiori informazioni:
- Comune di  Trasaghis- Ufficio Tecnico 0432 984735, int. 6 (durante gli orari di apertura al pubblico)
- Sito ufficiale del Comune di Trasaghis (www.comune.trasaghis.ud.it)
Trasaghis,  25.05.2012                                                                                                                  
Il Funzionario Responsabile del Procedimento
                                                                                                                                                                     Il Tecnico Comunale Coadiutore
                                                                                                                                                                               Rodaro p.i. Luciano

Coragjo e … se vi siamo stati utili, ditecelo!

Nessun commento:

Posta un commento

Ogni opinione espressa attraverso il commento agli articoli è unicamente quella del suo autore, che conseguentemente si assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa derivante dalla pubblicazione sul Blog "Alesso e Dintorni" del testo inviato.
OGNI COMMENTO, ANCHE NELLA CATEGORIA ANONIMO;, DEVE ESSERE FIRMATO IN CALCE, ALTRIMENTI NON SARà PUBBLICATO.
Grazie.