Come si sono attrezzati i Comuni valdelaghini per fornire un
servizio ai cittadini capace, se non di lenire, quantomeno di ridurre la
sofferenza e lo stress dei contribuenti?
Il Comune di Bordano, dopo aver informato che non spedirà a casa
bollettini precompilati e pubblicato un manifesto riassuntivo sulle modalità,
nel sito, offre un link al sito riscotel per la compilazione online del modulo:
Il Comune di Cavazzo ha pubblicato una guida, aperto per una
giornata (il 6 giugno) uno sportello informativo e posto sul sito un link a
riscotel per la compilazione personalizzata del modulo:
Il Comune di Trasaghis ha realizzato un manifesto informativo e
offerto, dal sito, un link a riscotel per la compilazione personalizzata del
modulo:
A titolo esemplificativo, riproduciamo il manifesto informativo
diffuso dal Comune di Trasaghis.
IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012 (I.M.U.)
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Visto l’art. 13 del D.L.
06.12.2011, n. 201, convertito in L. 22.12.2011, n. 214 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23;
Visto l’art. 1, commi 161-170, della L. 27.12.2006, n. 296;
Visto l’art. 4 del D.L. 02.03.2012, n. 16, convertito con
modificazioni in L. 26.04.2012, n. 44;
INFORMA
che entro il 18 GIUGNO 2012 deve
essere effettuato il versamento della prima rata dell’imposta municipale
propria (I.M.U.) dovuta per l’anno d’imposta 2012.
Soggetti passivi: Sono tenuti al pagamento dell’imposta
tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti
passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi o superficie sull’immobile. Nel caso di leasing, soggetto
passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua
durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il
concessionario.
Immobili soggetti all’imposta: il tributo è dovuto su tutti
gli immobili posseduti, eccetto i terreni agricoli ed i fabbricati rurali ad
uso strumentale (cat D/10), nonché gli altri immobili esenti dall’imposta ai
sensi dell’art. 9, c. 8, D.Lgs 23/2011.
Base imponibile:
-
Fabbricati iscritti in
catasto: rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutata del 5%, con applicati i
seguenti moltiplicatori, diversi a
seconda della categoria catastale del
fabbricato:
Cat. A (no A/10)
|
160
|
Cat. A/10
|
80
|
Cat. B
|
140
|
Cat. C/1
|
55
|
Cat. C/2-C/6-C/7
|
160
|
Cat. C/3-C/4-C/5
|
140
|
Cat. D (no D/5)
|
60
|
Cat. D/5
|
80
|
Valore imponibile = rendita
catastale x 1,05 x moltiplicatore
-
Fabbricati di categoria
D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente
contabilizzati: valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate
dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;
-
Aree fabbricabili:
valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione (art.
5, c. 5, D.Lgs 504/92).
Aliquote: Si riportano le aliquote del tributo stabilite
dall’art. 13 del D.L. 201/2011:
Fattispecie
|
Aliquota statale
|
Abitazione principale e
pertinenze
|
0,40%
|
Fabbricati rurali ad uso strumentale
|
0,20%
|
Tutti gli altri immobili
|
0,76%
|
Le aliquote sopra riportate sono
da impiegare per il calcolo della rata di giugno e dell’eventuale rata di
settembre. Le aliquote definitive del tributo, da applicare per il calcolo
dell’imposta annuale per determinare il saldo del mese di dicembre, saranno
definitivamente stabilite solo dopo il 10/12/2012, per effetto delle possibili
modifiche decise dallo Stato e dal Comune, a norma dell’art. 13, c. 12bis,
D.L. 201/2011.
Ai fini del tributo è abitazione principale il fabbricato
iscritto o iscrivibile in catasto come unica
unità immobiliare in cui il possessore
ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie
catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di
una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Detrazione: per l’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale compete una detrazione di
imposta di € 200,00 da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si
protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti
passivi per i quali l’unità immobiliare è abitazione principale. Compete
inoltre una maggiorazione della
detrazione di € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell’abitazione principale, fino ad un
massimo di € 400,00. La detrazione e la maggiorazione spettano fino a concorrenza
dell’imposta dovuta sull’abitazione principale e relative pertinenze.
Calcolo dell’imposta: il calcolo dell’imposta deve
effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l’aliquota e
l’eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze).
L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno
nei quali si è protratto tale possesso, considerando per intero il mese in cui
il possesso si è protratto per almeno 15 giorni. Sull’imposta dovuta per tutti
gli immobili diversi dall’abitazione principale e pertinenze e dai fabbricati
rurali strumentali deve calcolarsi la quota
statale, pari al 50% del tributo determinato applicando l’aliquota statale di base (per ulteriori
ipotesi di esclusione vedere art. 13, c. 10, D.L. 201/2011).
L’importo della prima rata, scadente il 18/06/2012, è pari:
- abitazione principale e relative pertinenze, a scelta del
contribuente,
· ad
1/3 dell’imposta calcolata applicando l’aliquota e la detrazione sopra indicate
stabilite dallo Stato (in questo caso è necessario versare anche la rata
scadente il 17/09/2012);
· al
50% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota e la detrazione stabilite
dallo Stato sopra indicate;
- per tutti gli altri immobili, al 50% dell’imposta calcolata
applicando l’aliquota e la detrazione stabilite dallo Stato, sopra indicate.
Solo per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, da denunciare al
catasto fabbricati entro il 30/11/2012, l’imposta è versata in un’unica soluzione entro il 17/12/2012.
Prima di eseguire il
versamento dell’imposta del mese di dicembre si invita a verificare le aliquote
definitive vigenti, sulla base di quanto stabilito dal Comune e dallo Stato, le
quali saranno rese disponibili sul sito internet del Comune.
Pagamento: il versamento dell’imposta deve eseguirsi esclusivamente a mezzo modello F24 (sezione
IMU e altri tributi locali), utilizzando i codici tributo sotto indicati. Il codice comune da indicare è L335. Nel
versamento è necessario separare la quota comunale da quella statale.
L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore.
Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 5,00.
Tipologia immobili
|
Codice IMU quota Comune
|
Codice IMU quota Stato
|
Abitazione principale e
pertinenze
|
3912
|
=====
|
Aree fabbricabili
|
3916
|
3917
|
Altri fabbricati
|
3918
|
3919
|
IMPORTANTE: per il pagamento relativo alla sola abitazione
principale e sue pertinenze va indicato, nello spazio “rateazione/mese rif.”
il codice 0101 se trattasi di pagamento in due rate, mentre per chi aggiunge la
rata di settembre deve indicare il codice 0102
Dichiarazione: I contribuenti sono tenuti a presentare la
dichiarazione entro 90 giorni dalla
data in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute
variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il
modello approvato con apposito decreto ministeriale. Per gli immobili per i
quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve
essere presentata entro il 30/09/2012. Per
verificare le ipotesi in cui vi è l’obbligo di presentazione della
dichiarazione si invita a consultare il predetto decreto ministeriale, in via
di emanazione.
Per maggiori informazioni:
- Comune di Trasaghis- Ufficio Tecnico
0432 984735, int. 6 (durante gli orari di apertura al pubblico)
- Sito ufficiale del Comune di Trasaghis (www.comune.trasaghis.ud.it)
Trasaghis, 25.05.2012
Il Funzionario Responsabile del
Procedimento
Il Tecnico Comunale
Coadiutore
Rodaro p.i. Luciano
Coragjo e … se vi siamo stati utili, ditecelo!
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